Stazione di San Severo, il mio viaggio nel mondo reale è quasi concluso ma quello vero ancora non inizia.
A cura di Domenico Sergio Antonacci
Scendo dall’Intercity e mi intrufolo in un trenino dipinto con i colori del Gargano, Peschici, falesie, mare… Quasi potrebbe sembrare la solita cartolina turistica enfatizzata nei contrasti dei colori, ma io so che il Gargano è quello.
Sembra di essere tornati nel passato, il treno parte, trema tutto… stiamo per decollare? Sì, il “Monte Gargano” con la sua mole massiccia si avvicina, i binari iniziano a salire, il treno si inerpica, si sale! Leggo da qualche parte “San Marco in Lamis, San Nicandro, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo…” … Tutti questi santi… Subito capisco che questa è una terra benedetta, toccata da Dio e dal suo Arcangelo Michele il cui ricordo giace nelle grotte, nelle valli, nei boschi e nei monti che riportano il nome di Mikael. Scorgo paesaggi carsici, il Gargano contiene ancora molti segreti sotto terra.
Sento ritmi familiari, tamburelli e corde di chitarra battente pizzicate. Come un segugio mi alzo e “vado a caccia”. Scopro che sono nel mezzo di uno spettacolo, “Cantar viaggiando, una valigia di ricordi”, un viaggio slow intorno al tema dell’emigrazione, e questo non è un treno normale ma il treno che Ferrovie del Gargano ha messo a disposizione del Carpino Folk Festival, una manifestazione “glocale”, partita quasi venti anni fa dalla mente di Rocco Draicchio e consegnata poi nelle mani di alcuni giovani carpinesi che con orgoglio e vivacità hanno fatto sentire la loro voce prima in Puglia, poi in Italia. Ora la tarantella del Gargano è cantata in tutto il mondo, obiettivo riuscito?
Il biglietto costa 1€ e ti accompagna verso dimensioni che non immagini. Prendo un piatto di fave bagnate da abbondante olio d’oliva, mi dicono che tutto è rigorosamente “made in Carpino”, questa terra fa miracoli, sono in paradiso… Ed io che non ci credevo quasi più! Di tanto in tanto mi ricordo di essere su un treno. All’improvviso il paesaggio si apre, come un tendone che copre la scena in un teatro, e vedo uno specchio d’acqua, è il Varano, poi una pianura di fitti ulivi che sembra non finire mai… Carpino!
Eccomi a Carpino. Sono arrivato, sono qui per sentire le mie origini, per ascoltare, e forse, capirle, capire chi erano i miei avi, come vivevano; e lo ascolto nelle parole di Matteo Scanzuso, Antonio Piccininno, Mike Maccarone. Nei loro canti è concentrata l’essenza del passato di una terra mai fortunata, una terra avara d’acqua e abbondante di sole.
Inizia a battere il ritmo, lo sento, gli vado incontro e sono in Piazza del Popolo. Ma la festa non è qui. Sento corde pizzicate, rimbombi di tamburelli, li seguo e arrivo nel centro storico dove scorgo un gruppetto di persone in cerchio… ma cosa fanno? Mi avvicino, è una visita guidata nei vicoli e vicoletti del paese, mi regalano una bellissima mappa con i nomi dei quartieri in dialetto, e c’è ancora altro ma non ho tempo di leggere ora: “lu vuccul”, la “lamj d P’lat”, “la Fica ner”… l’elenco non finisce mai, meno male che il paese è piccolo. Qui ogni angolo trasuda di storia, dai normanni fino ad oggi. Arriviamo all’epilogo della visita, il castello, la torre circolare…
Tra questi vicoletti avevo perso il senso dell’orientamento, la mia bussola fisiologica era impazzita, credevo quasi di essere dall’altra parte dell’Adriatico tanto la differenza delle architetture è sottile.
Torniamo dove si canta e si balla, accompagniamo il vecchio cantore 96enne con una “chitarra battente”, un tamburello e un paio di nacchere, canti d’amore che narrano la vita quotidiana di un tempo. Gli occhi di Antonio Piccininno raccontano tanto, lucidi, raccontano quelle infinite camminate con le pecore dell’infanzia. Il suono di quella “speciale chitarra” sembra essere quasi nato in quelle vie tanto è l’atmosfera armoniosa, ma al tempo stesso scatenata, nei piedi nudi delle ragazze che li battono, e ancora li battono a terra.
Solo attenzione, ascolto, divertimento interessato… E’ cultura pura, è spirito giovanile sincero, è passione… quella vera.
Non ci si stanca mai a Carpino, la notte è infinita, la voce e l’energia per ballare e cantare anche. E poi il vino non manca mai: come succedeva nel rito per esorcizzare la tarantata, lo si porta a cantori e suonatori, non deve mancare mai, così come il pane e quelle miracolose e benedette fave.
Quando si creano quei cerchi di suono, canto e danza, la gente vi si accalca intorno e si fa come a gara di chi riesce a mettere l’orecchio più vicino come per catturare qualcosa… ma cosa? C’è una qualche essenza che ancora non scopro sotto questo lampione dalla luce fioca al suono ritmato del tamburello. L’aria ti prende, ti coinvolge e poi ti sconvolge in quella danza sempre uguale ma sempre diversa, ogni passo ha un significato diverso, occhi che non si conoscono si incrociano, c’è intesa. La danza parla e le persone si riconoscono senza aprir bocca… “Sogno o son desto?”… Son desto, ma cosa volete?
Questa è la terra dei santi, qui tutto può succedere. Saluto Carpino mentre riprendo il treno per tornare nel caldo tavoliere illuminato dalla luna piena. “Sante Mechele mije, statte bbone”, ci vediamo l’anno prossimo!
La Columbia nel 1957 ha già pubblicato i sunèttë di Vincenzo Grossi, i cantori di Carpino sono già stati alla IV edizione della “Giostra del Menestrello” e successivamente al Piccolo di Milano per lo spettacolo “Sentite buona gente”.
Siamo nel 1970. Non sono un etnomusicologo e nemmeno un artista, per questo chiedo a Salvatore Villani un suo parere sul passaggio del basso di questo famoso brano di Fabrizio De André – “Maria nella bottega di un falegname” contenuta nella Buona Novella.
Salvatore Villani – Il discorso è alquanto complesso e si lega alla riscoperta della musica antica a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso. Molti cantautori italiani già a metà degli anni Sessanta hanno fatto tesoro di questa riscoperta, utilizzando melodie dal Medioevo al periodo Barocco, tra cui Fabrizio De Andrè, Angelo Branduardi ed altri. Il basso in “Maria nella bottega…” somiglia a quello di Carpino ma non è lo stesso, la melodia del flauto per esempio è medievale…Anche molti gruppi Rock inglesi hanno attinto a piene mani dalla musica colta dello stesso periodo.
E pensare che molte delle melodie dal periodo medioevale fino ad oggi sono di origine popolare: il Cinquecento, per esempio, è segnato da questa osmosi popolare/colto colto/popolare.
Quindi possiamo escluderlo una volta x tutte?
Le ripeto la domanda perchè il suo incipit (il discorso è alquanto complesso) e la sua sua conclusioni sull’osmosi rendono incerta la risposta. Invece lei conferma che non è cosi e che indubbiamente quel flauto ed altri elementi escludono categoricamente che quel passaggio del basso possa far pensare alla mundanarë?
La ringrazio per le sue risposte.
Salvatore Villani – Non ho detto questo, anzi conferma, come ho scritto sia nella mia pubblicazione del 1997 e quella più recente del 2011, che il basso simile alla mundanarë di Carpino, ha avuto larga circolazione, dai documenti in nostro possesso, a partire già dal XVII sec. Non sappiamo se fosse in uso in precedenza, perché non è ancora stata ritrovata documentazione scritta, ma si sa la tradizione orale precede sempre quella scritta: come il caso del basso di Gaetano Greco, sicuramente ascoltato per le strade da suonatori tradizionali e poi utilizzato come basso d’armonia per gli allievi del Conservatorio di Napoli.
La struttura accordale e una certa somiglianza del basso è già presente in alcune pubblicazione di Athanasius Kircher, tra cui nel Magnes sive de arte magnetica libri tres, 1641.
Ok, grazie. E’ sicuramente fondata la sua tesi. Ma non le nascondo che a me piace pensare che chi come lui aveva una sensibilita particolarmente attenta alle tradizioni musicali regionali non poteva farsi sfuggire lo spettacolo di Milano al teatro di Strehler. Quindi mi piace pensare che avesse ascoltato le nostre musiche tradizionali se non dal vivo almeno attraverso le registrazioni di Leydi. Ma questa, mi raccomando, è solo una mia suggestione, niente di più.
Grazie di tutto, alla prossima.
«La maggior parte degli italiani – non importa chi siano o come vivano – ha una passione per l’estetica – scriveva il ricercatore nel suo diario – Magari hanno soltanto una collina rocciosa e le mani nude per lavorare, ma su quella collina costruiranno una casa o un intero paese le cui linee si armonizzano perfettamente con il contesto. Allo stesso modo una comunità può avere una tradizione limitata soltanto a una o due melodie, ma sa esattamente come debbano essere cantate». «L’espressione sui volti di questi cantori è tesa e dolorosa. Non sembrano cantare, ma gridare e lamentarsi come abbandonati a un’angoscia che dà tormento – concludeva l’etnomusicologo, sintetizzando in un’immagine il senso di ciò che aveva visto e documentato con i suoi nastri – Le ciglia sono aggrottate. i muscoli facciali sono tesi all’altezza degli zigomi, il volto e il collo sono arrossati per la tensione, le vene e i muscoli del collo sono in rilievo, come se invece di cantare stessero sollevando dei pesi. Possono intonare i loro accordi solo urlando così: quando chiesi loro di ripetere un verso a bassa voce, l’armonia andò in pezzi e non riuscirono a ricordare la melodia»
Alan Lomax, L’ anno più felice della mia vita. Un viaggio in Italia (1954-55) curato da Goffredo Plastino.
A proposito del “soprannome” lu p’trolj, era piucchealtro un attributo di una certa personana Duminch lu p’trolj me lo ricordo benissimo, era un povero e simpatico vecchierello che si arrangiava a fare un po’ di tutto. Era un venditore ambulante di sapone, saponina e vari oggettini che la ditta P’trucc’ Mariell, il negozio dove c’era scritto sopra MARGA nella piazza del popolo (anni 50/primo 60) affianco all’emporio di Ciavarella, ci davano da vendere in cambio di poche lire per comprarsi da mangiare (mi ricordo quando avevamo il negozio di generi alimentari lui veniva a comprare quasi ogni giorno 20 lire di provolone ed una fetta di pane). Nei tempi prima che io fossi nato lui vendeva anche il petrolio per lampade ed era addetto ad alimentare i famosi 3 lampioni che stavano in mezzo alla piazza, prima che arrivasse l’elettricita’. Lui era anche confratello di S.Rocco e faceva anche il sacrestano, chierico, suona campane ecc. della chiesa di S.Cirillo. Aveva un difetto fisico nelle gambe e camminava barcollando e semprava che corresse sempre per tenersi in equilibrio. Forse e’ morto negli anni 60 ed abitava al ricovero affianco alla chiesa Madre. Attacco una foto dove appare in processione vestito da confratello di S Rocco. La foto non so’ esattamente quando fu fatta ma credo nel periodo 1956-58. — con Duminch Lu Ptrolj e Rilluccio Tammarillo.
Se il brano più conosciuto nell’ambito della riproposizione è la cosiddetta Tarantella del Gargano (sunèttë nella forma di tarantella alla mundanarë cantanta da Andrea Sacco), quello che invece ha permesso l’approfondimento delle ricerche su Carpino è Alla Carpinese, un titolo probabilmente dato dagli stessi due ricercatori che in realtà si compone di due sunèttë: pijiti la palèll’e va’ pë’ fòchë – Lucë lu solë quannë jè bonë tempë.
Sono questi due sonetti che vengono pubblicati dalla Columbia nel 1957, in Southern Italy and the Islands e successivamente ripubblicati in una edizione italiana dalla Pull nel secondo volume del Folklore musicale italiano nel 1973.
I sunèttë sono stati registrati al lago di Varano e cantati da Vincenzo Grossi. Entrambi i sonetti sono accompagnati dalla sola chitarra battente suonata dallo stesso Grossi sul ritmo melodico della Viestesana.
Questo il testo cantato trascritto dall’etnomusicolo Salvatore Villani:
vai pí’ fochi
pijiti la palèll’e va’ pë’ fòchë
va’ ’lla casë di
va’ ’lla casë dillu ’nnamoratë
pijiti doi orë
spassi jochi
pijti doi orë di spassi joche
se mamëtë ci n’addone
e mamëtë ci n’addonë di li jochë
dillë che so’ fajellë vampà dë fochë
Sarà lo stesso Villani ad informare che in realtà il cantato di Grossi manca dei due versi iniziali:
Non të l’e’ dittë ’na parola malë
t’ejë dittë se vu’ fa’ l’amorë
Questi versi mancheranno in tutte le esecuzioni di riproposta a partire da quella iniziale di Carmelina Gadaleta (contenuta nel disco dell’Albatros Canti popolari di Puglia e Lucania, La buona sera.) fino al CD del 2000 coordinato da Eugenio Bennato dove il primo sonetto viene riproposto dai giovani cantori di Carpino, nella forma di tarantella alla rurianë.
Qui video.php?v=1246111201220 è possibile ascoltare la voce di Vincenzo Grossi in Pijiti la palèll’e va’ pë’ fòchë – Lucë lu solë quannë jè bonë tempë – Giojë l’occhjë tuuë so’ dui fiorillë.
Vincenzo Grossi, detto lu toms, nasce a Carpino nella famiglia Scarpunettë. Contrariamente a quanto riportato da Lomax e Carpitella non è pescatore, ma come ci informa Antonio Mario Russi “a quel tempo viveva giorno e notte facendo il guardiano in un oliveto nella zona delle terre a Sant’Anna e nelle sere d’estate si sentivano da lontano le sue canzoni”. Lino Bramante conferma quanto dice Antonio Mario Russi ed in merito alle sue esibizioni canore dice “che i suoi canti si sentivano nelle notti calme venire fino a sopra il corso dove abitavo”.
Dopo le registrazioni di Lomax e Carpitella, Vincenzo Grossi è protagonista di una nuova avvventura. Questa volta in trasferta a San Remo.
Salvatore Villani nella prefazione del libro “Andrea Sacco suona e canta. Storie di un suonatore e cantatore di Carpino” di Enrico Noviello, afferma che Andrea Sacco, con Vincenzo Grossi, Michelantonio Maccarone e Gaetano Basanisi furono portati a San Remo nel 1957 da Diego Carpitella per portare le serenate per le strade della città.
Questa affermazione mi portato a riflettere sul fatto che non esistono registrazione targate Carpitella su Carpino fatte salve quelle compiute con Lomax nel 1954. Quindi mi pare strano che Carpitella ritorna a Carpino nel 1957 e con i cantori fa questa spedizione a Sanremo ma sente la necessità di effettuare altre registrazioni tanto più se nella cittadina ligure vanno per portare le serenate ed ha a disposizione un gruppo di cantori e non singoli cantori come nel 1954.
Pongo la questione allo stesso Etnomusicolo che conviene con me tant’è che nel suo ultimo lavoro (I cantori e musici di Carpino, 2012) dice di non aver menzionato più Carpitella.
Inoltre lo informo che Antonio Mario Russi sostiene che “Zi Andrea, Toms ed un’altra persona che non ricordo chi fosse parteciparono San Remo ad un concorso di canzoni dialettali popolari e vinsero il 3 premio e ricordo che si esibirono in piazza durante la festa di sanRocco e loro portarono a conoscenza della loro avventura canora.
Sulla base di questa sollecitazione Villani si reca nei giorni scorsi a Carpino per effettuare nuove domande ai propri informatori e viene fuori che in effetti Vincenzo Grossi e gli altri si recano a SanRemo non perchè invitati da Carpitella, ma da “un personaggio carpinese che nella città rivierasca svolgeva la professione di agente musicale. Quindi Carpitella non c’entra nulla”.
Rocky Valente, nato a Carpino ma trasferitosi a Melbourne in Australia conferma che “ricordo di aver visto un gruppo (3-4) di cantori sull’orchestra in piazza per San Rocco …presentati dal figlio del tabbaconista che era sulla villa. E se non sbaglio hanno presentato un certificato come premio ricevuto a San Remo, …era nel 59-60.
Nella discussione interviene Enrico Noviello: Andrea Sacco raccontava di due visite dei professori: la prima nel 1954 (Lomax/Carpitella), e la seconda “da Bologna” nel 1961 (S-carpitella/Leydi). Probabilmente i racconti di Andrea non erano precisi per le date e per le successioni di eventi. Nella ricostruzione che faccio a partire dai dati di cui dispongo, Andrea racconta che a seguito della prima visita Carpitella chiese a Sacco di fondare un gruppo, i cui nomi corrispondono a quelli da te citati, Antonio. Poi, a seguito della seconda visita, e più probabilmente vicini alla data di Milano, Andrea fonda il secondo gruppo, i cui componenti citati anche da Andrea sono: Basanisi Gaetano, Rocco di Mauro, Di Cosimo Antonio, Giuseppe Conforti, Angela Gentile. Per quanto concerne Sanremo, Andrea raccontava di esserci stato con il primo gruppo, ma la data ricorrente nei suoi racconti è quella del 1963.
A questo punto Salvatore Villani afferma “Veramente, Andrea Sacco molti anni fa mi diceva di essere stato a San Remo con Scarpunette (Vincenzo Grossi), con dovizie di particolari verso il 1957. Ma si sa, chi studia le scienze sociali, e in questo caso l’etnologia, deve sempre mettere a confronto le informazioni orali con le fonti scritte, vanno sempre verificate e ri-presentificate. La ricerca euristica è importante per scrivere la storia delle classi ‘subalterne’. La mia presentazione al libro testé citato, del 2005, difettava delle fonti scritte. Nel mio nuovo libro, avendo a disposizione una copia dell’articolo del Secolo XIX, datato 3 luglio 1962, segnalatomi dal mio caro amico etnomusicologo genovese Mauro Balma, ho potuto emendare la fonte orale.
Alcuni giorni dopo è lo stesso Etnomusicolgo a farsi risentire: Dal mio libro I cantori e musici di Carpino: “Nell’estate del 1962, Vincenzo Grossi viene chiamato ad organizzare un piccolo gruppo di musici carpinesi, per partecipare alla IV Giostra del Menestrello, concorso canoro ideato da Mario Giani, in arte Clizia, nel centro storico di San Remo. Come da regolamento il gruppo non può superare i cinque componenti, ed è così che Vincenzo Grossi (voce e chitarra battente), che compare come referente per le Puglie in un articolo del quotidiano «Il Secolo XIX » con il suo soprannome ‘Scarponetto’ (in dialetto carpinese ‘Scarpunèttë’), contatta per l’occasione Andrea Sacco (voce e chitarra battente),
Giuseppe Conforte (voce e chitarra francese), Michelantonio Maccarone e Gaetano Basanisi (chitarre francesi), per cantare e suonare per le strade del centro di San Remo.
Ricorda a tal proposito Andrea Sacco:
“Eh! Con lui siamo andati a San Remo. […] Mi ha chiamato Grossi Vincenzo. Ha chiamato me, ha chiamato Basanisi, [per l’] accompagnamento, poi ha chiamato a Maccarone Antonio, la chitarra francese Conforte Giuseppe. Cinque persone.
[…] Ci hanno dato una cosa d’argento, un pigna d’argento.“
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4633579245804&set=a.1046204083667.2008869.1482601386
Nel 1958 Mario Giani, in arte Clizia, promuove l’associazione “Amici della Pigna” con la quale organizza una riuscita manifestazione per alcuni anni: la “Giostra del Menestrello”, che si terrà per cinque edizioni, fino al 1963.

La giostra del menestrello Sanremo
Ci piace concludere ricordando che i due sonetti di Vincenzo Grossi girano il mondo riproposti ad esempio come in questo video da Marco Beasley e Pino De Vittorio
Adesso vi racconto una storiella. Mio padre è originario di un piccolo paesino del Gargano, Carpino per la precisione. Da ragazzino mi raccontava spesso un aneddoto che mi piace davvero tanto, e che proverò a raccontare a voi. Subito dopo la guerra, molte delle famiglie del paese non potevano permettersi praticamente nulla da mangiare. La domenica mattina, le signore, quelle molto povere, usavano bussare alla porta delle loro vicina di casa, che invece almeno il sugo con la carne potevano permetterselo. Intingevano un fazzoletto nel sugo e macchiavano le camicie bianche, quelle della festa, dei loro figlioletti, che mandavano subito a giocare nella piazza centrale del paese. I bambini poveri, che ovviamente erano a stomaco vuoto ma con la patacca di sugo sulla camicia, prendevano in giro gli altri bambini poveri come loro, che però non potevano permettersi nemmeno la camicia pataccata di sugo. Poveri che prendevano in giro altri poveri. Una guerra tra poveri.
Cose che si trovano su facebook, La Fabbrica Del Degrado.
Ho chiesto a Salvatore Villani, etnomusicologo e fondatore del Centro Studi Tradizioni Popolari del Gargano, tramite facebook se fosse a conoscenza delle ricerche condotte Roman Vlad.
La discussione intera è a questo link: http://www.facebook.com/alias.Antonio.Basile/posts/367439320000796
Salvatore Villani Le chiedo se sa qualcosa delle rilevazioni fatte fra il ‘57 e il ’58, dal compositore e musicologo Roman Vlad, in esplorazione sul Gargano per preparare il film La legge di Jules Dassin. L’ho contattai personalmente 5/6 anni fa, dovrebbe essere ancora in vita, ma molto anziano, è del 1916. Lui stesso per telefono mi disse che registrò a Carpino e a Rodi Garganico molti canti per trovare l’ispirazione delle musiche del film. Si ricordava ad esempio che il brano cantato dai marinai nel film è nato proprio cosi. Mi racconto ad esempio delle registrazione audio e video fatte nei giorni delle riprese del film durante le feste che organizzavano per intrattenere la troupe di sera. Mi spiegò che il film era stato una coproduzione italo/francese e che a suo parere i nastri dovrebbero essere in possesso della produzione francese.
Salvatore Villani Di questo non ho informazioni in merito, anche se Franco Leonardo, suonatore di chitarra battente di Cagnano Varano mi ha detto, nel 1986, che negli anni delle riprese del film sono stati a Cagnano Gina Lollobrigida ed altri, per sentirlo cantare e suonare. Non so se abbiano registrato in quell’occasione, però avendo visto il film “La legge” dubito che vi siano melodie o testi tradizionali del Gargano. D’altronde la location non doveva essere Carpino, ma la Corsica. Probabilmente sono stati scelti Carpino e altre località del nord del Gargano, idealmente e geograficamente molti simili alla Corsica, per problemi indipendentistici che la Corsica ha sempre vantato nei confronti della Francia.
P.S. Rocco Cozzola che ha partecipato a tutte le riprese del film mi ha raccontato che non sono mai state fatte registrazioni di documenti sonori tradizionali.
Anch’io sono curioso di sapere se esistono queste famose registrazioni della metà degli anni ’50. Putroppo ho visto il film solo dopo la morte di Leydi, che mi poteva dare una mano in quanto amico di Vlad. Certo sapere dove sono conservate le registrazioni e le rimanenti riprese, non utilizzate nel film sarebbe una bella scoperta e ancor più renderle pubbliche. Questo è il nostro compito partecipare la conoscenza tra simili.
Roman Vlad è nato il 29 dicembre 1919 a Cernauti, in Romania (l’attuale Cernovtzy, ora in Ucraina). Prima di lasciare la città nativa, conseguì il diploma di pianoforte presso il Conservatorio e, nel 1938, si trasferì a Roma, ottenendo nel 1951 la cittadinanza italiana. Ha frequentato l’Università di Roma e si è diplomato nel 1942 seguendo il corso di perfezionamento di Alfredo Casella presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il suo lavoro Sinfonietta ottenne il Premio ENESCU nel 1942. Nel dopoguerra Roman Vlad, pur continuando la sua attività di concertista e compositore, si è fatto apprezzare come saggista e conferenziere in Italia come pure in Germania, in Francia, nelle due Americhe, in Giappone e in Inghilterra, dove insegnò presso la Summer School of Music, a Dartington Hall, durante i corsi 1954 e 1955. Direttore artistico dell’Accademia Filarmonica Romana dal ‘55 al ‘58 e dal ‘66 al ‘69, fu anche condirettore della sezione musicale della Enciclopedia dello Spettacolo (1958-62). E’ stato inoltre presidente della Società Italiana di Musica Contemporanea (1960), consulente e collaboratore del Terzo Programma RAI, Direttore Artistico del Maggio Musicale a Firenze nel 1964 e del Teatro Comunale della stessa città (1968-72); Presidente della Società Aquilana dei Concerti (dal 1973 al 1992); ha ricoperto il ruolo di Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma. Dal 1967 è condirettore della Nuova Rivista Musicale Italiana, e dal 1973 al 1989 è stato Direttore Artistico dell’Orchestra Sinfonica della Radio-Televisione Italiana di Torino. Dal 1980 al 1982 e, per due mandati consecutivi, dal 1990 al 1994, è stato presidente della C.I.S.A.C. (Confédération Internationale des Auteurs et Compositeurs). Fa tuttora parte del consiglio di amministrazione della stessa C.I.S.A.C. E’ attualmente membro del Comitato direttivo dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Inoltre, è Consulente Artistico del Ravenna Festival, del Festival Settembre Musica e del Festival Musicale di Ravello. Nel 1994 è stato nominato Presidente dell’Accademia Filarmonica Romana. Vlad è autore di opere teatrali, sinfoniche e da camera, fra cui si ricordano Cinque elegie su testi biblici (1990), Melodia variata (1990) e il recente Stagioni giapponesi, 24 Haiku (1993-1994). Ha composto musiche di scena e da film, tra cui La beautè du diable di Renè Clair. Ha collaborato con i periodici italiani e stranieri più importanti, con numerosi teatri e con la Radio-Televisione Italiana. E’ altresì l’autore di importanti opere saggistiche tra cui ricordiamo Capire la musica (1989), Introduzione alla civiltà musicale (1988), Storia della Dodecafonia (1958), Stravisky (1958), Dallapiccola (1957). Nel 1950 ha ottenuto il Nastro d’Argento per le sue composizioni cinematografiche. Nel 1974 la National University of Ireland di Dublino gli accordò il titolo onorario di Dottore in Musica. biblioteca torna a personaggi torna a tematiche search back home page Dal 1991 è stato eletto membro della Koninlijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten del Belgio. Ha inoltre ricevuto il grado di Commandeur des Art et des Lettres della Académie des Arts et des Lettres francese. Dal 1987 all’estate del 1993, è stato Presidente della S.I.A.E. (Società Italiana degli Autore ed Editori), di cui è stato successivamente nominato Commissario Straordinario, incarico che ha rivestito dall’inizio del 1994 al gennaio 1996.
Roman Vlad ha spesso tenuto alte cariche in varie istituzioni musicali italiane: direttore artistico dell’Accademia Filarmonica Romana per due mandati negli anni cinquanta e sessanta, è stato in seguito direttore artistico del Teatro Comunale di Firenze (1968-1972), direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino (1973-1989), presidente della Società Aquilana dei Concerti (1973-1992), presidente dell’Accademia Filarmonica Romana (dal 1994), membro del comitato direttivo dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. È stato inoltre direttore artistico del Teatro alla Scala di Milano e sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma.
Ho chiesto a Salvatore Villani, etnomusicologo e fondatore del Centro Studi Tradizioni Popolari del Gargano, tramite facebook un suo parere su Saint-Saëns, ne è nata una discussione a tratti aspra a cui ha partecipato anche Franco Salcuni, direttore di FestambienteSud, da cui però è possibile trarre informazioni utili intorno alle musiche di Carpino.
La discussione intera è a questo link: http://www.facebook.com/alias.Antonio.Basile/posts/367439320000796
Qui fissiamo le cose importanti.
Salve Salvatore Villani,
nel film/documentario del 2010, Buon giorno Zi Antò di Aldo di Russo, il maestro Roberto De Simone intervistato sostiene che la struttura musicale della “tarantella del Gargano” (la muntanara) girava in Italia e in Europa nell’800 attraverso Saint-Saëns, op. 6, «Tarantelle in A minor for flute, clarinet, and orchestra» (1857).
A questo riguardo vorrei un suo parere. Può gentilmente darle un ascolto? Grazie.
Salvatore Villani – Effettivamente nella struttura di base ricorda il passaggio del basso della francese di Carpino. Bisogna però dire che Roberto, che conosco personalmente abbastanza bene, di solito si appropria di scoperte non sue: es. il basso di Gaetano Greco del ‘600 è stato scoperto da Antonio Florio, come il confronto tra il basso di Gaetano greco e il basso sulla francese di Antonio Maccarone è opera mia, mentre nel film lui la addebita a se stesso. De Simone è un bravo compositore ed anche ricercatore, ma spesso non dice le cose come stanno in realtà. Altro esempio: lui dice di essere stato a Carpino negli anni ’60 per fare delle registrazioni, tra cui con Andrea Sacco. Ebbene, Andrea non l’ha mai visto in quegli anni. A conferma di ciò, nel 2002 se non erro la data, ci siamo ritrovati Roberto, Andrea ed io a Carpino per una conferenza organizzata dalla locale Lyons Club, alla mia domanda se conosceva De Simone, Andrea mi ha risposto che non l’aveva mai visto in vita sua, era la prima volta che lo incontrava. Ed è strano perché Andrea ha sempre avuto una buona memoria: per esempio, ricordava benissimo Leydi, Carpitella e Pino Gala. Mi chiederai: ma la registrazioni originale della famosa “Tarantelle del Gargano” che De Simone ha inserito nel LP ‘lo guarraccino’ chi l’ha fatta?. Ed io ti rispondo: Roberto Leydi. E’ la registrazione contenuta sia nel mio Cd del 1997, sia nel mio ultimo libro: I cantori e musici di Carpino. La conferma l’ho avuta da Leydi stesso durante la fase di preparazione del CD prima citato, il quale mi ha riferito di aver dato copia delle registrazioni di Carpino del 1966 a Roberto De Simone, alla fine degli anni ’60, visto che erano buoni amici e che stava conducendo delle ricerche sul campo in Campania e in Puglia (Monte Sant’Angelo), soprattutto riguardo al culto micaelico. Questo è quanto: ai posteri l’ardua sentenza. Buona giornata e cordiali saluti.
P.S. Come ho scritto nel Cd del 1997 questo basso aveva larga circolazione nel Sud Italia, ed è probabile che Gaetano Greco l’abbia sentito suonare da musicisti tradizionali e che poi lo abbia utilizzato come basso per gli esercizi di armonia dei suoi allievi del Conservatorio di Napoli, tra cui allievi figurava anche Pergolesi. Basta scorrere la vasta letteratura musicale del ‘700 p ritrovare in più punti l’uso di questo basso.
Franco Salcuni – Salvatore, sai quanto ti stimo e ti voglio bene, ma pemettimi di dire che crederei alla favola di un de Simone che non avesse riconosciuto, nel modo di suonare il basso della chitarra francese di carpino noto come alla muntanara, un motivo ultra noto e ultra ricorrente nella musica meridionale del sei settecento, e che avesse dovuto apprendere da te la scoperta per poi appropriarsene, solo se mi dimostrassi che Roberto de Simone all’epoca era copletamente sordo.
Salvatore Villani – De Simone ha scritto la prefazione al mio libro e Cd del 1997, e quindi conosceva il mio lavoro, da cui ha ricavato il confronto testé citato. Non dico che lui non lo conoscesse, è ovvio, ma l’analisi della somiglianza pedissequa è stato possibile solo grazie al basso di francese di Antonio Maccarone, che è rientrato a Carpino da Milano, alla fine degli anni ’80, e prima non era mai stato indagato. Il basso registrato negli anni precedenti pur avendo la stessa linea melodica, si discosta alquanto dai bassi confrontati. Anch’io ti stimo, caro Franco, ma ognuno ha le proprie conoscenze e specificità: pertanto prima di esprimere giudizi sommari è meglio informarsi prima.
Franco Salcuni – Insomma! Quanto a un De Simone che ruba i diritti intellettuali di una registrazione fatta sul campo sul Gargano negli anni sessanta, mi permetto di avanzare una ulteriore perplessità: non lo sapevi quando, alla prima edizione di FestambienteSud nel 2005 facemmo del concerto del tuo Tarantella fest, festival ospitato per una serata nel nostro festival, per tuo volere una serata omaggio al tuo dire grande Roberto de Simone? Non lo sapevi quando lo andammo a trovare assieme, nella sua casa museo a Napoli, in quella bellissima chiacchierata di due ore, in cui parlammo di tutto con lui, ma non ti sentii rivendicare proprietà intellettuali di nessuna sorta e in cui ci raccontò con dovizia di particolare la sua visita a Carpino raccontandoci anche il fatto che, mentre registrava, i cantori indossavano la cappa, particolare che mi rimase impresso. Ricordo anche che ci raccontò di quel viaggio e disse non don essere solo, am in compagnia. Sarebbe pertanto facile raccogliere delle testimonianze per ricostruire la vicenda storica di quella registrazione per capire se c’è stata oppure no. E comunque in generale non mi sembra che De Simone dovesse rubacchiare in giro per poter dire la sua sulla musica tradizionale meridionale. E poi mi chiedo anche: se sapevi tutto questo, perchè lo invitammo l’anno successivo a Monte e Mattinata per continuare il confronto con lui?
Franco Salcuni – Non mi riferivo alla proprietà intellettuale dei brani, ma a quella di rilevazioni sul campo, di studi, scoperte e ricerche.
Salvatore Villani – Il fatto c’è: quando sono stato a Napoli nel 1997 ho chiesto a Roberto quelle famose registrazioni della fine degli anni ’60 effettuate a Carpino, tergiversando mi ha risposto che non riusciva a trovarle. I fatti sono questi, e non penso che sia Leydi sia Sacco mentissero dicendomi quello che ho citato sopra. Stimo Andrea Sacco e Roberto Leydi, ora nei Campi Ellisi, e non credo, visto la lunga frequentazione, che mi abbiano rifilato una suola.
Franco Salcuni No caro Salvatore, qui si sta parlando di onestà e disonestà intellettuale di persone che hanno scritto pagine di storia. e se mi permetti, prima di far passare il concetto che De Simone è un ladro, anche un NON etnomusicologo come me, che non sono della materia, può dire la sua. Anche io stimo sia Leydi che Andrea Sacco, entrambi andati e quindi non interpellabili. Ma che c’entra? Le circostanze che riferisci non provano che lui non abbia fatto le registrazioni. Anche perché può darsi che Sacco non ricordasse al momento il volto di de Simone. E il fatto che Leydi abbia dato la registrazione a de Simone non prova che non ne avesse di sue. Credo che ci sia materiale per un caso. e che ci toccherà approfondire. E la mia curiosità di cittadino informato mi spinge a cercare di capire di più su una accusa di furto intellettuale di cui si sarebbe macchiato un celebre compositore, musicista ed etnomusicologo noto in tutto il mondo per la sua opera. E non taccio!
Poichè era della discussione anche Vincenzo Santoro, l’ho coinvolto: a proposito di riscontri, Vincenzo che tu sappia l’archivio sonoro della Puglia ha contattato Roberto De Simone?
In ogni caso a te risulta questa ricerca sul campo?
Lo chiedo perchè è risaputo che per l’archivio della Campania ci si è speso molto per ripubblicare “Son sei sorelle” e quindi qualche ragionamento dovrebbe essere stato fatto in merito. Grazie.
Vincenzo Santoro – De Simone è stato ovviamente coinvolto sull’archivio pugliese, anche perché il soggetto attuatore è lo stesso che sta lavorando sull’archivio campano, e lo in gran parte lo stesso che ha ripubblicato Son sei sorelle. Per farla breve, a me non risulta che esistano registrazioni carpinesi di De Simone degli anni 60, e ritengo verosimile che la versione NCCP sia una rielaborazione dei materiali raccolti da Leydi. Quindi tendenzialmente ritengo che abbia ragione Salvatore Villani.
Chiudo la discussione intorno a De Simone ricordando che tempo fa approposito di una discussione sulle radio libere a Carpino sul blog da me curato, Pierluigi Pelusi disse: “Io ricordo che in un torrido pomeriggio d’estate arrivano a Carpino degli “spezzapttural” che ci chiedono se conoscevamo qualcuno che cantava canzoni locali, noi li accompagnammo da z Ndrej e dopo ore di “parlamenti” vennero tutti alla Radio mi ricordo che a casa di Gino Zurlo si mangiava i “mulagnan chijn” i nostri ospiti ne approfittarono facendosi fuori una decina di pacch. solo dopo venimmo a sapere chi erano (Carlo d’Angiò- Roberto De Simone- Eugenio Bennato ecc.)
Da lì (anno 1974/75) iniziò l’elaborazione del Disco Garofane d’ammore.”
Quanto scritto coinciderebbe con la testimonianza di d’Angiò che dice di essere arrivato a Carpino con De Simone. Quindi si parla di 1974-’75 e non di 1965. Di conseguenza la reg. alla base dell’interpretazione della NCCP potrebbe essere quella di Leydi, ma rimarrebbe il fatto che De Simone possa aver incontrato Andrea Sacco. Forse non nell’anno 1965 come dichiarato dallo stesso De Simone nella prefazione del libro e Cd del 1997 di Villani.
Salvatore Villani – Bisogna ricordare che Garofano d’ammore nasce dalla rottura tra Bennato e De Simone, che era più interessato alla riesecuzione delle villanelle nello stile popolare che della riproposta di brani tradizionali. Dalle informazioni in mio possesso, furono soltanto Bennato e D’Angiò a recarsi da Andrea Sacco a Carpino in quegli anni. Difatti, sulla copertina del LP compaiono solo Bennato e D’Angiò, probabilmente scattata nella foresta umbra, a dimostrazione di ciò che mi è stato riferito. Avrei voluto mettere alcune di quelle registrazioni nel CD del 1997, ho contattato personalmente Bennato, che all’inizio fu alquanto disponibile, ma col tempo, e i tempi stringevano visto che doveva essere presentato alla seconda edizione del CFF, la sua disponibilità scemò. Lui mi ha riferito di averle nel suo archivio, potete anche chiedere a lui direttamente una eventuale copia. Per quanto riguarda il materiale degli anni ”50 ci vorrebbe un volontario che abbia del tempo disponibile per recuperare tale materiale.
Urge una tutela giuridica per il patrimonio culturale immateriale. Quando un anziano muore è come se bruciasse una biblioteca. Quando un artigiano appende gli strumenti al chiodo, strozzato dalla concorrenza cinese, è come se si dissolvessero secoli e secoli di conoscenze immateriali
Pubblicato da Giovanni D’Elia il 1 luglio 2012 alle 10:07 in Diritto d’autore su http://www.leggioggi.it
Come noto, in Italia il diritto d’autore è tutelato e fatto rispettare attraverso un organismo appositamente istituito, ossia la SIAE.
La legge speciale n. 633 del 1941 è nata al fine di salvaguardare il diritto alla paternità e all’integrità dell’opera (opera intesa come creazione immateriale dell’ingegno e che racchiude arti figurative, letteratura, musica, teatro, cinema, etc.), nonché il diritto di pubblicazione ed i consequenziali diritti di riproduzione, esecuzione, rappresentazione, diffusione, distribuzione ed elaborazione dell’opera dell’ingegno.
Orbene, ad occuparsi della gestione e della salvaguardia dell’opera dell’ingegno è un Ente di diritto pubblico (così definito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 1968) che, sostanzialmente, ha il compito di impedire l’indebito utilizzo dell’opera coperta da diritto d’autore e riscuotere i relativi compensi.
Ora, che la SIAE svolga questo compito ad effettiva tutela dell’autore dell’opera oppure in qualità di mero agente di riscossione a favore dello Stato e non dell’artista iscritto, è un argomento tutt’ora aperto e fonte di accesi dibattiti nel settore dell’arte e della cultura. Ad ogni modo è innegabile che l’azione inibente della SIAE sia efficace nei confronti di coloro che intendono utilizzare le opere dell’ingegno altrui a proprio favore.
Ma quid juris per le opere dell’ingegno collettive e non coperte dal diritto d’autore? Insomma, che tutela ha la musica popolare?
Considerando chetali opere rappresentano il genius loci del luogo ove vengono eseguite, occorre interrogarsi sugli strumenti di tutela e di valorizzazione da mettere in campo per impedire il progressivo perdersi della loro memoria.
Prima di affrontare, seppur brevemente, il tema della tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale (di cui la musica ne rappresenta una cospicua parte) occorre porsi una semplice quanto complessa domanda preliminare: perché?
Perché tutelare le musiche insieme ai racconti, canti, proverbi… e tutto ciò che è connesso alla cultura popolare immateriale? Perché l’Ordinamento dovrebbe prendersi la briga di raccogliere questi elementi che forse non rientrano nemmeno nei crismi della culturalità classicamente intesa?
La prima domanda trova la sua risposta nella realtà attuale. Oggi si assiste a continui flussi turistici e all’emersione del c.d. etnoturismo, un fenomeno in forte espansione che sta supplendo altre tipologie di turismo (artistico, termale, balneare, religioso, ecologico); basta fare un giro nei piccoli borghi del Sud Italia, magari d’estate, e notare la continua espansione di offerte turistiche legate ad eventi di cultura popolare, quali concerti, sagre, feste riscoperte o inventate di sana pianta.
E’ anche notoriamente risaputo che l’Italia «è da sempre meta di visitatori attratti non solo dalla presenza di uno o più beni culturali, ma da quel “continuum” che lega strade, edifici, tradizioni culturali, e storia della singola città e dell’Italia intera. Un “continuum” che ha portato alla definizione dell’Italia quale “museo a cielo aperto” e che svolge un ruolo di attrattore forte per il turista culturale, interessato sia a conoscere le città d’arte, e i loro beni culturali, sia il paesaggio, le tradizioni popolari, l’enogastronomia e ogni altra rappresentazione culturale, come i concerti e le esibizioni artistiche».
Orbene, in questo quadro il patrimonio culturale immateriale sta subendo continui attacchi provenienti proprio da coloro che promuovono il marketing territoriale, risaltando i prodotti culturali più piacevoli e vendibili sul mercato turistico e al contempo penalizzando gli aspetti “poco piacevoli” della cultura popolare di riferimento. Penso, per esempio, alla riscoperta, in Salento, della pizzica-pizzica e del simbolo della taranta, un simbolo legato in passato ad un fenomeno peculiare e oggi ormai scomparso: il tarantismo. La taranta, da simbolo mitico-rituale, è divenuto un marchio ormai presente sui souvenirs di tutte le bancarelle della Puglia.
In tale contesto, intere fette di cultura popolare (canti di lavoro, di protesta, nenie funebri, ma anche le tecniche e i saperi che ruotano intorno all’artigianato) si stanno disgregando sotto gli occhi di tutti.
Quando un anziano muore è come se bruciasse una biblioteca. Quando un artigiano appende gli strumenti al chiodo, strozzato dalla concorrenza e dal modello cinese, è come se si dissolvessero nel vento secoli e secoli di conoscenze immateriali.
L’UNESCO, nelle sue Convenzioni, segnatamente la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003 e la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005, ha messo in rilievo proprio la necessità di salvaguardare il patrimonio culturale locale in quanto la diversità culturale è essenziale per l’umanità come lo è la biodiversità per la natura, chiedendo ai paesi firmatari di catalogare tutti i beni immateriali presenti sul territorio, senza ulteriori “selezioni per qualità”, proprio al fine di archiviare e rendere fruibile la mole sterminata di beni immateriali, alla stregua di un bene culturale classicamente inteso (appare ovvio che quando si ritrova un pezzo d’anfora questo venga studiato e rinchiuso in un museo. Un pezzo d’anfora non racconta molto né gli si può attribuire valore culturale se non è contestualizzato. Allo stesso modo si dovrebbe raccogliere tutto il patrimonio immateriale senza discernere tra “bello” e “brutto”, tra “orecchiabile” e “noioso”, tra “vendibile” e “non vendibile”).
L’Italia ha aderito ad entrambe le Convenzioni e con il D.Lgs. n. 62/2008 ha effettuato una modifica al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, inserendo l’articolo 7/bis, rubricato “espressioni di identità culturale collettiva”, il quale così dispone: Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10.
Dunque allo stato attuale v’è una normativa che impone di salvaguardare il patrimonio immateriale, sempre che – lo dice la norma – sia ancorato alla materialità e sia corrispondente a quanto stabilito dall’art. 10 del su citato Codice.
Orbene, l‘art. 10, al suo comma 2 stabilisce che le raccolte sono beni culturali ope legis, riconosciuti come tali non all’esito di un procedimento amministrativo di individuazione ma direttamente dalla norma in commento, sulla base del presupposto costituito dalla loro condizione giuridica di raccolte: di insieme di oggetti, cioè, che siano stati acquisiti ed ordinati dagli istituti museali nei modi previsti dal regolamento “per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico” di cui al R.D. 26 agosto 1927, n. 1917.
Dunque, v’è una norma che tutela i beni culturali immateriali, ma dice che possono essere tutelati solo se dotati di materialità e se rispettano i requisiti posti dall’art. 10. Quindi, in altre parole, una serie di registrazioni di canti popolari (ossia una raccolta), effettuate da un antropologo e successivamente catalogate in un archivio o in un museo possono a tutti gli effetti considerarsi un bene culturale e, di riflesso, la tutela spetterebbe anche al canto.
Difatti non è azzardato affermare che nel momento in cui la tutela si applicasse ex lege ad un supporto materiale contenente un elemento immateriale, questa si rifletterebbe sul contenuto del supporto, altrimenti sarebbe come affermare che il Codice dei Beni Culturali tutela un palazzo o una chiesa solo nella loro esteriorità e non per il loro significato storico-identitario o storico-culturale.
A questo punto la domanda sorgerebbe spontanea: come tutelare una musica o un canto popolare senza con ciò congelarli, senza, in altre parole, farli divenire un pezzo da museo? La musica popolare è tale perché si evolve con l’evolversi del contesto in cui è inserita e dunque sarebbe impensabile costringere i suoi esecutori ad eseguirla sempre e comunque nello stesso identico modo.
Qui soccorre una definizione teorica che, se sviluppata, potrebbe favorire la tutela delle musiche e dei canti popolari senza con ciò impedirne l’evoluzione. La definizione riguarda il concetto di tutela riflessa, la quale potrebbe così intendersi:
Attività diretta ad esaminare, mediante le competenze relative alle discipline DemoEtnoAntropologiche, le espressività culturali immateriali “viventi” ed adeguarle, ove occorra, a quelle contenute nei supporti materiali cartacei ed audiovisivi, conservati nei luoghi di cultura della Repubblica, aggiornati costantemente al fine di seguirne l’evoluzione; la tutela riflessa dovrà favorire la diffusione della conoscenza, la preservazione della memoria, nonché, limitatamente al patrimonio culturale immateriale DEA complesso, il rispetto del contesto, della funzione e della struttura propria di ciascun elemento culturale. A tal fine, ove occorra, possono prevedersi discipline e attività che abbiano l’effetto di regolare, limitare, inibire, conformare o anche escludere determinati comportamenti dei soggetti che possano compromettere il valore culturale insito nel patrimonio culturale immateriale.
E’ appena il caso di specificare che il patrimonio culturale immateriale DEA (acronimo di DemoEtnoAntropologico) complesso è quello in cui vi sono più elementi immateriali legati tra loro. Classico esempio è la rota o ronda, ossia il cerchio di suonatori al cui interno si esegue il ballo popolare. Qui vi sono più elementi immateriali: musica, canto, gestualità, balli, tra loro legati.
A conclusione di questo scritto appare utile ribadire la necessità di salvaguardare, da un lato, il vasto patrimonio culturale immateriale di cui ancora disponiamo, prima che si perda nell’oblio della memoria, attraverso la predisposizione di archivi e musei, e dall’altro la musica popolare viva, ancora attiva sul territorio, in modo da favorire esecuzioni musicali consapevoli, nell’ottica di una naturale evoluzione della musica. Del resto, ripetendo le parole di Roberta Tucci, (…) a chi verrebbe in mente di inserirsi, con il proprio strumento musicale o con la propria voce o con il proprio corpo, in un contesto culturale “ufficiale”, quale può essere un concerto (di un’orchestra, di una banda, di un gruppo rock), o uno spettacolo di danza e di teatro? Perché, invece, gli spazi della cultura “popolare” possono venire tranquillamente occupati, senza neanche chiedere il permesso? e perché la musica d’autore è ipertutelata mentre quella popolare può essere liberamente sfruttata, anche a costo di snaturarla, senza che alcuno possa intervenire per proteggerla?
Commento alla proposta di L.R. Puglia “Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale”
Pubblicato da Giovanni D’Elia il 13 luglio 2012 alle 12:07 in Diritto d’autore su http://www.leggioggi.it
La proposta 123A-IX, presentata dal Consigliere regionale Sergio Blasi del gruppo Partito Democratico, e passata all’unanimità nella seduta della VI Commissione del 05.07.12, intende, come si evince dal titolo e come si legge nella relazione iniziale, “mettere in campo una serie di interventi rivolti al sostegno dell’insieme variegato di soggetti che, a vario titolo (…) operano sul territorio con iniziative di salvaguardia e promozione delle musiche e delle danze tradizionali”. Altresì l’intento della proposta di legge in commento è quello di salvaguardare la “memoria musicale”, sostenendo la ricerca e la pubblicazione di “documenti originali”, ossia le registrazioni delle “performance degli anziani cantori”, ed infine creando “una rete di archivi multimediali” ove conservare e rendere fruibili i materiali raccolti. Tutto ciò “in accordo con le disposizioni della Convenzione dell’Unesco sulla salvaguardia dei patrimoni immateriali, approvata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dal Parlamento Italiano con la legge n. 167 del 27 settembre 2007”.
La proposta di legge, suddivisa in 10 articoli, contiene una prima parte in cui è definito l’oggetto della legge (art. 1), mentre il resto dell’articolato si riferisce agli adempimenti da parte della Regione (art. 2, Programma pluriennale di intervento; art. 3, Albo regionale, artt. 4, 5 e 6, Contributi a favore di gruppi, associazioni e fondazioni, degli Enti locali nonché dell’editoria specializzata; art. 8, in riferimento all’approvazione del piano annuale di attribuzione dei contributi e della vigilanza in relazione alla loro attuazione; art. 9, Vincolo di destinazione dei contributi; art. 10, Finanziamento degli interventi), ad eccezione dell’art. 7 che disciplina gli adempimenti dei soggetti destinatari dei contributi di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6.
Prima di passare al commento della legge occorre, seppur brevemente, partire da alcune considerazioni preliminari.
E’ ormai risaputo che l’UNESCO, con la Convenzione sopra citata, ha aperto le porte alla tutela nazionale ed internazionale del patrimonio culturale immateriale DemoEtnoAntropologico (d’ora in avanti “DEA”).
L’Italia, aderendo ad entrambe le Convenzioni, ha modificato il Codice dei beni culturali inserendo nel suo corpus normativo l’art. 7/bis, rubricato “Espressioni di identità culturale collettiva”, il quale, come ho già avuto modo di dire in un altro articolo pubblicato su Codesta pregevole rivista on-line, ha operato un (seppur sommario) riconoscimento culturale della produzione immateriale popolare, ancorando la sua tutela alla materialità ex art. 10 del Codice dei Beni culturali.
Nell’ottica del riparto di competenze tra Stato e Regioni, operato dall’art. 117 Cost., la materia della tutela dei beni culturali immateriali spetterebbe allo Stato, mentre gli interventi di valorizzazione e promozione sono di competenza delle Regioni.
Tuttavia, nella materia Governo del territorio di cui al comma 3 dell’art. 117 Cost., le regioni, secondo la nota sentenza 232/2005 della Corte Costituzionale, possono prevedere misure di “tutela non sostitutive di quelle statali, bensì diverse ed aggiuntive”, con ciò permettendo loro di ampliare il proprio raggio di tutela nei confronti delle peculiarità locali.
Dunque, alla luce di ciò e sulla scorta del principio di cooperazione, sarebbe stato auspicabile fare riferimento, nell’articolo 1, alla normativa interna e all’art. 7/bis in particolare, proprio alla luce del fatto che la materia della tutela dei beni culturali immateriali, secondo il comb. disp. degli artt. 7/bis D.Lgs. n. 42/2004 e 117.3 Cost., è materia concorrente e che si muove nell’ottica della leale collaborazione tra Stato e regioni.
Da qui discende una forte criticità, direi quasi un peccato originale che colpisce la pregevole proposta di legge oggi in commento. Mi riferisco al concetto di riconoscimento.
A rigor di logica, prima di procedere alla tutela del patrimonio culturale immateriale occorre riconoscerlo, altrimenti si rischierebbe di tutelare qualsiasi produzione, anche quelle che non rientrano nei crismi della culturalità così come voluto dall’UNESCO.
Riconoscimento è termine polisenso. In una prima accezione che attiene al piano scientifico, esso è riferibile all’esito dell’attività di ricerca e di studio che ha condotto al rinvenimento, in un oggetto, di determinate caratteristiche che ne implicano l’interesse culturale (dunque, ad es., il riconoscimento del valore culturale ad una registrazione di un canto tradizionale da parte della scienza antropologica). In una seconda accezione che attiene al piano giuridico, riconoscimento è individuazione formale del bene secondo i modi e per gli effetti di legge. Ambedue i significati sono pertinenti alla funzione de qua, poiché descrivono due indefettibili momenti di un unico percorso, al termine del quale l’oggetto acquisisce quel particolare status di “bene culturale” che ne connoterà le successive vicende. Dunque il riconoscimento dal punto di vista extragiuridico è un processo che spetta alla scienza demoetnoantropologica, mentre dal punto di vista giuridico è rappresentato proprio dalla conformità del bene a quanto richiesto dall’art. 7/bis del Codice dei Beni culturali. Una norma non considerata dalla proposta di legge in oggetto ma che ha efficacia giuridica nell’Ordinamento, certamente più di quanto ne abbia una Convenzione.
Difatti non può sottacersi un ulteriore vizio formale che si rinviene proprio nel primo articolo, il quale basa il proprio operato normativo “(…) in attuazione della convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (…)”.
Anzitutto la Convenzione è rivolta agli Stati firmatari, e non alle loro articolazioni interne. Difatti l’art. 11 della Convenzione del 2003 stabilisce che Ciascuno Stato contraente “adotterà i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio” [comma 1, lett.a)] e “individuerà e definirà i vari elementi del patrimonio culturale immateriale (…) con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti” [lett.b)].
Dunque la legge in commento non può essere adottata “in attuazione della convenzione”, in quanto la convenzione è un atto giuridico negoziale valevole tra le parti firmatarie; da ciò ne discende che l’attuazione di un siffatto accordo spetta solo a chi ha partecipato ad esso, dunque allo Stato italiano.
Entrando nel merito della proposta di legge, non può sottacersi che il riferimento alla Convenzione UNESCO del 2003 appare una forzatura.
Difatti l’art. 2 comma 1 della Convenzione così definisce il patrimonio culturale immateriale: “(…) le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale (…)”.
Orbene appare del tutto evidente come le musiche e le danze popolari di tradizione orale siano solo una piccola parte del patrimonio culturale immateriale di un certo territorio, dunque anche in questo senso, lasciando per un momento da parte le valutazioni giuridiche, la proposta di legge non può fare riferimento alla Convenzione UNESCO, la quale chiede di proteggere tutta la produzione culturale immateriale e materiale di un certo territorio.
Difatti le associazioni AISEA e SIMBDEA (che si occupano, a vario titolo, della salvaguardia del patrimonio culturale DEA) hanno concordato, nel 2007, una definizione del concetto di “beni DEA”, in linea con quanto espresso dall’UNESCO, inserendo nella definizione “cerimonie, riti, feste sacre e profane, musiche e canti, danze, poesie, fiabe, miti e leggende, proverbi, giochi, memorie, storie di vita, dialetti e parlate, saperi, pratiche, etc.”, e curandosi di specificare che “la componente immateriale, da un lato, consente di attribuire pieno significato ai beni DEA mobili e immobili, che altrimenti resterebbero inconoscibili, e al tempo stesso individua una categoria di beni in sé, sicuramente specifica di questo settore del patrimonio culturale, che può essere in varia misura connessa con le produzioni materiali oppure da esse del tutto slegata”.
Anche a voler ammettere che la volontà politica sia quella di tutelare le sole musiche e danze e che, dunque, il richiamo alla Convenzione UNESCO sia solo una mera formula stilistica, non può sottacersi come l’intervento di tutela della normativa in itinere sia smorzato ed incompleto, in quanto non tiene conto dell’elemento materiale dell’oggetto della sua tutela.
In altre parole, il patrimonio culturale immateriale non può trovare una tutela piena senza il patrimonio culturale materiale che lo ritrae e lo completa. Per fare un esempio, non è possibile tutelare il ballo e la musica della tarantella senza fare riferimento alla tutela degli strumenti musicali, materialmente e simbolicamente intesi, quali tamburello, organetto, mandolino, etc.
Del resto anche l’UNESCO, nell’art. 2.2 della Convenzione, ha specificato chiaramente che il Patrimonio culturale immateriale si manifesta anche nel settore dell’artigianato tradizionale [lett. d)]. Dunque appare un controsenso tutelare la musica popolare senza tutelare i soggetti che in qualche modo la rendono possibile, attraverso la costruzione di strumenti musicali tipici e legati indissolubilmente al territorio, alla sua storia, tradizioni e, ovviamente, alla musica e alla danza.
Dunque, in tal senso, la normativa incontra un limite ontologico e funzionale: anzitutto decontestualizza l’oggetto dell’intervento di tutela, slegando le danze e le musiche popolari dal loro significato d’uso originario e dai simboli che le completano. In secondo luogo opera una confusa definizione concettuale, con ciò vanificando gli sforzi effettuati sia dalla scienza demoetnoantropologica sia dalla scienza giuridica che, negli anni, hanno evidenziato le differenze tra tutela, valorizzazione e promozione, nonché tra bene e attività culturale.
Basti considerare che, nonostante il titolo della proposta di legge, al suo interno non v’è alcuna formula né alcun richiamo ad altre norme e/o atti extragiuridici che diano contezza delle differenze definitorie. Tale distinzione è quanto mai necessaria, proprio perché i beni sono meritevoli di tutela, mentre le attività solo di interventi di promozione ed organizzazione, così come imposto dall’art. 117.3 Cost.
L’art. 4 della proposta di legge in commento, per fare un esempio, al comma 1, lett. b), finanzia lo “svolgimento di attività culturali e di spettacolo fuori dai confini regionali”, dunque “attività culturali”; mentre la lett. d) finanzia la “realizzazione di cd e dvd contenenti produzioni musicali originali dei gruppi”; ma che vuol dire originali? Si tratta di “beni” o “attività” culturali? E ancora, l’intervento può definirsi di “tutela”, di “valorizzazione” oppure di “promozione”?, Ancora, l’art. 5, comma 1 lett. b) provvede a finanziare gli Enti Locali “per la realizzazione di festival, raduni e analoghe iniziative di spettacolo (…)”. Anche qui si torna a parlare di “promozione”, non di tutela, mentre una timida apertura al concetto di tutela si ha con il comma 1 lett. a) dell’art. 5, con il quale la Regione finanzia gli Enti Locali “per la realizzazione di archivi e biblioteche multimediali specializzati, anche a partire da percorsi di ricerca sul campo, in coordinamento e connessione con il Sistema archivistico regionale e il Sistema bibliotecario regionale”. Tale pregevole norma appare essere l’unica che si avvicini al concetto di tutela, anche se – in parziale ottemperanza a quanto richiesto dall’UNESCO – si limita a tutelare i supporti materiali, senza estendere la tutela ai beni culturali immateriali vivi, presenti sul territorio, perdendo così la possibilità di estendere la tutela al patrimonio culturale immateriale vivo e distinguerla dalle azioni di promozione delle attività culturali (la distinzione rappresenta il vero problema che l’UNESCO ha egregiamente affrontato e che la Regione Puglia non ha saputo o voluto cogliere).
Eppure di normative regionali in materia ve ne sono diverse. Penso, ad esempio, alla L.R. Liguria N. 32 del 02 maggio 1990 (Modificata dalla L.R. Liguria 17 dicembre 1998 n. 37), rubricata “Norme per lo studio la tutela la valorizzazione e l’ uso sociale di alcune categorie di beni culturali e in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria”, che ha operato una pregevole classificazione del patrimonio immateriale DEA, inserendo, nell’art. 2, tra i beni tutelati, i “patrimoni linguistici autonomamente riconosciuti in porzioni del territorio regionale (…)” [comma 1, lett. a)]; “rime popolari filastrocche fiabe proverbi e ritornelli ricordi e memorie riguardanti anche l’ alimentazione e la medicina popolare il tutto espresso in lingua o in dialetto in forma orale o scritta ma inedita” [comma 1, lett. b)]; “canti e musiche strumentali tramandati in forma orale e danze popolari di tradizione documentabile” [comma 1, lett. c)]; “feste riti e credenze giochi e passatempi popolari” [comma 1, lett. d)].
La L.R. appena menzionata è una delle poche leggi organiche in materia e rappresenta – da tempi non sospetti – un importante esempio di salvaguardia del patrimonio culturale locale.
La Puglia, pur vantando un vastissimo patrimonio culturale immateriale, finora non ha mai disciplinato la materia; la proposta di legge in commento sicuramente rappresenta un buon inizio ma ancora non può dirsi incisiva, mostrando di non avere dimestichezza con i concetti di tutela, valorizzazione, promozione né con le differenze sostanziali tra bene ed attività culturale. Tuttavia è significativa l’apertura operata dall’art. 5.1 lett. a) in riferimento alla tutela dei supporti contenenti le testimonianze di identità culturale, anche se va evidenziata ancora una volta una importante criticità, in riferimento alla loro catalogazione.
Innanzitutto va detto che la catalogazione è l’attività di registrazione, descrizione e classificazione di tutte le tipologie di beni culturali. Si tratta di individuare e conoscere i beni, documentarli in modo opportuno e archiviare le informazioni raccolte secondo precisi criteri.
In secondo luogo va evidenziato che l’art. 17.1 del Codice dei Beni Culturali (mai menzionato nella proposta in commento) stabilisce che “Il Ministero, con il concorso delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività”.
Infine non può sottacersi che nel 2001 lo Stato, le Regioni e le province autonome hanno siglato l’Accordo tra il ministero per i Beni e le Attività culturali e le Regioni per la catalogazione dei beni culturali e ambientali, che stabilisce una serie di obiettivi comuni in materia, prevedendo, fra l’altro, l’unificazione delle metodologie di catalogazione. La premessa, e soprattutto l’art. 2 dell’Accordo, sottolineano il valore conoscitivo attribuito alla catalogazione: “La catalogazione costituisce lo strumento conoscitivo basilare per il corretto ed efficace espletamento delle funzioni legate alla gestione del territorio ai fini del conseguimento di reali obiettivi di tutela ed è strumento essenziale di supporto per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobile e mobile nel territorio e nel museo, nonché per la promozione e la realizzazione delle attività di carattere didattico, divulgativo e di ricerca”. Diverse Regioni hanno già approntato, nel rispetto dell’Accordo, i propri sistemi informativi, ad esempio, la Lombardia (SIRBEC- Sistema informativo regionale beni culturali), le Marche (SIRPAC – Sistema informativo regionale per il patrimonio culturale), il Lazio (SIT – Sistema territoriale informativo dei beni culturali e ambientali), mentre la Puglia non ha ancora adeguato i propri strumenti di catalogazione a quelli nazionali, con ciò rendendo ancor più difficile il coordinamento con le altre realtà. Un’apertura in tal senso sarebbe auspicabile nella proposta di legge in commento.
Ancora, è significativo lo stanziamento annuale di € 50.000,00 (art. 10) per gli interventi di cui agli artt. precedenti, anche se va evidenziato come tale cifra, a fronte delle potenziali domande, potrebbe risultare inadeguata e frustrare le aspettative dei soggetti coinvolti. Sicuramente la Regione Puglia, successivamente all’entrata in vigore della legge, provvederà ad emanare dei regolamenti inerenti i criteri di accesso alle somme finanziate, tuttavia sarebbe auspicabile prevedere un organismo di valutazione, così come previsto dalla già citata L.R. Liguria n. 32/1990, la quale ha istituito un “Comitato scientifico” composto in vario modo da membri di nomina politica ed accademica (tre membri eletti dal Consiglio regionale scelti fra personalità di indiscussa competenza e professionalità nei campi della ricerca etnologica e linguistica locale e della produzione e promozione culturale di attività dialettali; tre esperti designati dal Rettore dell’Università degli Studi di Genova fra gli studiosi già operanti anche al di fuori dell’ambito universitario rispettivamente nei campi linguistico, letterario, etnoantropologico ed etnomusicologico), in cui è prevista anche la presenza di un dirigente del Servizio Beni e strutture culturali e del dirigente addetto al Centro regionale di documentazione (art. 3, comma 1).
Poiché l’intento della proposta di legge regionale pugliese è quello di “istituire un albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari” (art. 3), allora sarebbe il caso di nominare un organismo che quantomeno dia, nel silenzio della legge, un significato chiaro al termine “popolare” e una serie di criteri in grado di orientare i potenziali destinatari delle norme, altrimenti si correrebbe il rischio di finanziare qualsiasi proposta musicale, anche quelle che, contrariamente alla ratio della legge, non rientrano nel concetto di “tradizione orale”.
Infine, per completezza, va messa in rilievo una ulteriore carenza, che in qualche modo cozza proprio con l’art. 2 dello Statuto della Regione Puglia, il quale così stabilisce: “La Puglia riconosce la propria identità nel territorio e nelle tradizioni regionali che costituiscono risorsa da tramandare alle future generazioni”.
Ebbene, la tutela del patrimonio culturale parte proprio dalla diffusione della conoscenza alle nuove generazioni, ed in questo quadro una tutela efficace si può realizzare anche attraverso l’insegnamento delle tradizioni popolari negli istituti scolastici, un’attività, questa, posta in essere da alcuni comuni virtuosi ma non considerata nella legge in commento, nonostante lo Statuto stabilisca ciò e nonostante l’UNESCO, nella sua Raccomandazione per la salvaguardia della Cultura e del Folklore del 1989 (propedeutica alla Convenzione del 2003) abbia chiesto ai soggetti interessati “l’insegnamento e lo studio della cultura tradizionale in modo appropriato”.
Vero è che l’art. 4.1 lett. b) prevede finanziamenti per “la realizzazione di percorsi di formazione e approfondimento della conoscenza delle pratiche musicali e coreutiche tradizionale, con particolare attenzione al coinvolgimento degli anziani depositari dei saperi tradizionali”, lasciando intendere che saranno finanziati stages e corsi effettuati da soggetti privati, senza specificare se questi saranno gratuiti ovvero a pagamento (la dicitura “senza scopo di lucro”, di cui all’art. 3, non coincide con “libera fruizione” degli eventi organizzati da soggetti privati), ma sarebbe auspicabile prevedere tale norma all’interno dell’art. 5 (“Contributi a favore di Enti Locali”), chiedendo alle Amministrazioni comunali di rendere quantomeno obbligatorio e gratuito l’insegnamento delle tradizioni popolari nelle scuole primarie e/o attraverso la predisposizione di corsi liberamente fruibili.
In conclusione di questo scritto, ritengo che la proposta di legge in commento sia sicuramente un ottimo punto di partenza per aprire un dibattito sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale della Puglia, tuttavia le criticità sollevate sinora lasciano aperto il dubbio se la normativa sia davvero volta alla “tutela” o, piuttosto, alla “promozione” e se gli interventi previsti dalla legge in commento siano davvero in grado di salvaguardare la memoria storica.
Sul fatto che, allo stato attuale, le danze e le musiche proposte nelle piazze della Puglia (e del Salento in particolare) siano popolari (il cui significato non è stato chiarito dalla norma) o meno, attinenti alla tradizione o meno, “contaminati” o meno, lascio che si pronunci la scienza demoetnoantropologica; del resto il giurista non può cadere nella trappola di andare alla ricerca del concetto pregiuridico di “popolare”, “tradizione” o “contaminazione”, o meglio della nozione che di essi hanno i non giuristi, al fine di verificarne il grado di tenuta rispetto all’ordinamento giuridico positivo, ecco perché non ritengo opportuno (anche se sarei tentato di) dare un giudizio sull’attuale fenomeno di folk-revival e sulle sue interazioni con il marketing territoriale, magari nascondendolo tra le valutazioni di carattere giuridico. Auspico, invece, di trovare presto, seduti sullo stesso tavolo de iure condendo, la politica, l’antropologia e la scienza giuridica, mossi dal comune intento di operare una tutela del patrimonio culturale materiale e immateriale scevra da ogni influenza contingente che, spesso, è più dannosa del vuoto normativo.