Con l’accelerazione del mutamento sociale e con la globalizzazione della comunicazione e del commercio le tendenze all’omologazione diventano sempre più dominanti, in quando non c’è più il tempo per l’uomo di adattarsi alle nuove culture e questa mancanza mette profondamente in crisi le diversità esistenti nelle culture tradizionali.
Per garantire la continuità culturale e il rafforzamento delle identità sociali regionali e nazionali, ma anche per promuovere la coesione sociale e il dialogo interculturale l’UNESCO si è fatta promotrice della Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale.
Per garantire la continuità culturale e il rafforzamento delle identità sociali regionali e nazionali, ma anche per promuovere la coesione sociale e il dialogo interculturale l’UNESCO si è fatta promotrice della Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale.
Questa convenzione finalmente disciplina un settore sinora scarsamente riconosciuto dal punto di vista giuridico, comunemente definito come “cultura tradizionale”, “folclore” o “cultura popolare”.
In particolare la Convenzione mira a salvaguardare, promuovere e condurre attività di ricerca sulle forme di espressione culturale tradizionali quali la musica, il teatro, le leggende, la danza nonché il sapere tradizionale relativo all’ambiente e alle tecniche artigianali, ponendo al centro dell’attenzione l’importanza della trasmissione orale e la pluralità globale delle forme tradizionali di espressione culturale.
A questo proposito l’Associazione Culturale Carpino Folk Festival pone al centro di tutti coloro che possono incidere sui lavori della commissione istituita ad hoc dal Ministro Rutelli per l’inserimento all’interno della Lista italiana del Patrimonio Culturale Immateriale il Patrimonio Culturale Popolare del Gargano.
L’associazione ritiene che godano di tutti i requisiti disposti dalla Convenzione i numerosi Cantori e Cantautori del Gargano, ad es. quelli di Carpino sono stati di recente nominati Testimoni della Cultura, i canti che si ostinano a tramandare anche ad età molto avanzata, la funzione che questi canti avevano in passato, come quella di portare la serenata, lo strumento principe usato per accompagnare questi canti, ossia la chitarra battente e quindi le tecniche artigianali per la loro costruzione, e i tre principali motivi ritmici della musica del Gargano, la rurianella, la viestesana e la mundanara, senza dimenticare la particolarità del ballo delle nostre terre.
Gli obiettivi specifici della Convenzione sono la salvaguardia e la promozione delle espressioni, delle pratiche e delle conoscenze specialistiche della cultura tradizionale nella loro pluralità creativa.
La Convenzione vincola gli Stati contraenti ad adottare a livello nazionale le misure necessarie per garantire la sopravvivenza del proprio patrimonio culturale immateriale e li esorta a collaborare a livello sia regionale che internazionale in vista di questo obiettivo.
Le misure di salvaguardia previste dalla Convenzione comprendono l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la salvaguardia, la tutela, la protezione, la valorizzazione, il trasferimento e la rivitalizzazione dei diversi aspetti del patrimonio culturale immateriale.
La Convenzione invita gli stati membri a collaborare strettamente con i portatori del patrimonio culturale immateriale ai fini del rafforzamento della consapevolezza dell’importanza del patrimonio culturale immateriale.
I principali strumenti previsti dalla Convenzione al raggiungimento di tali scopi sono:
• la stesura di una “Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità” e di una “Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato”;
• l’istituzione di un “Fondo per il patrimonio culturale immateriale“, alimentato dai contributi degli Stati contraenti della Convenzione e da altre fonti, per supportare e finanziari gli Stati stessi nell’adempimento dei loro obblighi.
Ai sensi della Convenzione s’intendono per “patrimonio culturale immateriale” le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, oggetti, manufatti e spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi ed in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.
Anche l’Italia, recentemente, è stata invitata dall’UNESCO a definire quali sono i beni immateriali più importanti ed interessanti delle culture tradizionali da inserire nell’elenco mondiale e come sappiamo il Ministro Rutelli ha istituito una commissione di esperti ad hoc.
Sarà quindi questa commissione a decidere quale realtà del ricco patrimonio culturale tradizionale italiano rientrerà nei beni immateriali mondiali da tutelare, salvaguardare e promuovere.
Commenti ai singoli articoli della Convenzione
La Convenzione è composta da un preambolo e da quaranta articoli.
Preambolo
Nel preambolo viene sottolineato complessivamente l’importanza del patrimonio culturale immateriale e la necessità della sua salvaguardia. La Convenzione viene posta inoltre nel suo contesto giuridico.
Riallacciandosi alla Raccomandazione dell’UNESCO per la salvaguardia della cultura e del folclore tradizionali del 1989, alla Dichiarazione dell’UNESCO sulla diversità culturale del 2001 e alla Dichiarazione di Istanbul del 2002, il patrimonio culturale immateriale viene considerato nel suo ruolo di “fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo”. Nel contempo, si ricorda che “i processi di globalizzazione e di trasformazione sociale, assieme alle condizioni che questi ultimi creano per rinnovare il dialogo fra le comunità, creano altresì, alla stregua del fenomeno dell’intolleranza, gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale”. Tenuto conto dell’attività svolta con successo dall’UNESCO a tutela del patrimonio culturale, si richiede pertanto che gli strumenti giuridici internazionali esistenti per il patrimonio culturale e naturale vengano arricchiti e integrati da nuove disposizioni in materia di patrimonio culturale immateriale. Già nel preambolo trova espressione anche l’idea fondamentale del ruolo centrale dei creatori, dei portatori e degli utilizzatori del patrimonio culturale immateriali nella salvaguardia di quest’ultimo.
Norme generali
Le norme generali sanciscono gli obiettivi e il campo di applicazione della Convenzione. Viene inoltre descritto il concetto centrale di “salvaguardia” e disciplinato il rapporto della Convenzione con altri strumenti giuridici internazionali.
Gli obiettivi della Convenzione sono elencati all’articolo 1. Si tratta di a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale; (b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati; (c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell’importanza del patrimonio culturale immateriale e (d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.
Il campo di applicazione della Convenzione viene circoscritto all’articolo 2 per mezzo di una definizione articolata in due parti del patrimonio culturale immateriale. Secondo la prima parte (art. 2 cpv. 1) il patrimonio culturale immateriale comprende prassi, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e capacità nonché gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali ad esse collegati che
• le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte dei loro beni culturali;
• vengono trasmessi di generazione in generazione;
• sono costantemente ricreati dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia;
• danno loro un senso d’identità e di continuità.
Si precisa espressamente che ai sensi della Convenzione trova riconoscimento unicamente il patrimonio culturale immateriale che “è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile”. Escludere cosi le pratiche disumane spesso giustificate dalla tradizione, come ad esempio la circoncisione femminile.
La seconda parte della definizione è costituita da un elenco non esaustivo di manifestazioni del patrimonio culturale immateriale (art. 2 cpv. 2). Di conseguenza, il patrimonio culturale immateriale riguarda i seguenti settori:
• tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale (esempi: saghe, fiabe, canti epici e proverbi);
• arti dello spettacolo (esempi: spettacoli musicali o teatrali, balli mascherati, teatri di marionette o rappresentazioni di gruppi circensi);
• consuetudini sociali, eventi rituali e festivi (esempi: rituali stagionali, processioni e cortei, usanze carnevalesche, stili di vita tradizionali);
• cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo (esempi: conoscenze mediche o agricole tradizionali, spesso di rilevanza fondamentale per lo sviluppo sostenibile);
• conoscenze specialistiche in materia di artigianato tradizionale (esempi: la lavorazione del legno, della terra, dei metalli, del cuoio, del vetro, della carta, tecniche di tessitura tradizionali o della cosiddetta Bauernmalerei, preparazione tradizionale di alimenti).
La nozione di salvaguardia (art. 2 cpv. 3) è di ampio respiro e comprende in particolare: l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione e il ravvivamento. Tutte queste misure hanno lo scopo di garantire la “vitalità” del patrimonio culturale immateriale nel suo carattere dinamico e mutevole e di impedire una musealizzazione di singoli elementi. La Convenzione si concentra dunque sulle condizioni contestuali in cui il patrimonio culturale immateriale può essere praticato, utilizzato e tramandato a lungo termine. Di conseguenza, le misure di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale comprendono in ugual misura diversi ambiti della politica culturale, quali la salvaguardia e la promozione culturali, la mediazione culturale, la formazione culturale, lo scambio culturale e la garanzia dell’accesso alla cultura.
Per quanto concerne la relazione con altri strumenti (art. 3), si stabilisce che “nulla nella presente Convenzione potrà essere interpretato nel senso di pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti derivanti da qualsiasi strumento internazionale correlato ai diritti della proprietà intellettuale o all’uso di risorse biologiche ed ecologiche di cui sono parte (…)” (art. 3 lett. b).
Conseguentemente, nel testo della Convenzione non vengono menzionati in alcun punto presupposti e giustificazioni per ingerenze nella garanzia della proprietà in caso di diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, la formulazione della riserva al presente (“tout instrument international […] auquel ils sont parties”) rende evidente che non sono comprese unicamente le convenzioni già stipulate, bensì anche le future regolamentazioni internazionali concernenti la proprietà intellettuale e lo sfruttamento delle risorse biologiche ed ecologiche.
La lettera a definisce la relazione con la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972 (v. sopra).
Organi
L’organizzazione istituzionale creata con la Convenzione è minima. Essa comprende l’Assemblea generale degli Stati contraenti della Convenzione e il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Quale organo sovrano della Convenzione funge l’Assemblea generale degli Stati contraenti della Convenzione (art. 4 cpv. 1 ) che si riunisce ogni due anni in una seduta ordinaria. Il Comitato intergovernativo (art. 5) assicura l’attuazione degli obiettivi della Convenzione ed elabora direttive operative per la sua attuazione che vengono approvate dall’Assemblea generale. Tra i suoi compiti (art. 7) figurano in particolare la gestione di una Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale nonché di una Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato nonché l’esame delle candidature. Il Comitato intergovernativo risponde del proprio operato all’Assemblea generale; esso è tenuto a fare rapporto a quest’ultima in merito alle sue attività (art. 8 cpv. 1). Il Comitato è composto da rappresentanti competenti in materia di 18 Stati contraenti alla Convenzione; il loro numero viene tuttavia aumentato a 24 non appena avranno aderito alla Convenzione 50 Stati (art. 5, art. 6 cpv. 7).
Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale
Gli Stati contraenti della Convenzione si impegnano ad adottare le misure necessarie per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul loro territorio (art. 11 lett. a). Con il riferimento al principio di territorialità si intende sottolineare che per uno Stato contraente della Convenzione non deriva alcuna misura di salvaguardia al di fuori del proprio territorio sovrano.
Ai fini di una salvaguardia e di una promozione mirate, ogni Stato membro identifica i diversi elementi del patrimonio culturale immateriale sul proprio territorio sovrano e redige una o più liste d’inventario che devono essere aggiornate regolarmente (art. 11 lett. b, art. 12 cpv. 1). Per tutte le sue misure di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare nella sua identificazione, ogni Stato contraente si impegna a favore di una partecipazione possibilmente ampia delle comunità, dei gruppi ed eventualmente degli individui che creano, gestiscono e tramandano questo patrimonio (art. 11 lett. b, art. 15).
La Convenzione raccomanda quindi una serie di ulteriori misure volte a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale (art. 13): di conseguenza, gli Stati contraenti dovrebbero tener conto della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale nelle loro politiche culturali, designare uno o più servizi specializzati, promuovere la ricerca nel campo del patrimonio culturale immateriale, creare opportunità di formazione adeguate, istituire centri di documentazione e assicurare l’accesso a tali centri.
Nel campo dell’educazione dovranno essere intrapresi sforzi volti a sensibilizzare la società riguardo al patrimonio culturale immateriale, ai pericoli che lo minacciano e alla necessità di salvaguardarlo e a informare, adottando inoltre a tale scopo opportune misure di formazione e di valorizzazione nella società (art. 14 lett. a-b). Gli Stati contraenti dovranno altresì impegnarsi nella tutela degli spazi naturali e dei luoghi della memoria la cui sopravvivenza è necessaria ai fini dell’espressione del patrimonio culturale immateriale (art. 14 lett. c).
Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello internazionale
Per promuovere la visibilità del patrimonio culturale immateriale, la consapevolezza della sua importanza nonché il dialogo interculturale, il Comitato intergovernativo redigerà, su proposta dei rispettivi Stati contraenti, una “Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità”, aggiornandola e pubblicandola regolarmente (art. 16 cpv. 1). Per la predisposizione di misure appropriate volte a preservare le tradizioni minacciate da scomparsa viene utilizzata una “Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato”, d’intesa con gli Stati contraenti interessati (art. 17 cpv. 1). Il Comitato elabora inoltre criteri per la gestione di entrambe le liste (art. 16 cpv. 2, art. 17 cpv. 2).
Per la salvaguardia del patrimonio gli Stati contraenti possono presentare al Comitato programmi, progetti e attività. Il Comitato esamina e sceglie le proposte accompagnandone l’attuazione attraverso lo sviluppo di best practices (art. 18).
Cooperazione e assistenza internazionali
Gli Stati contraenti riconoscono che la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è d’interesse generale per l’umanità. Essi si impegnano pertanto a cooperare a livello bilaterale, subregionale, regionale e internazionale secondo le finalità della Convenzione (art. 19 cpv. 2; v. art. 1 lett. d).
Gli Stati contraenti possono presentare singolarmente o congiuntamente richieste di assistenza internazionale – di regola solo sussidiaria – per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sul proprio territorio sovrano (art. 23 cpv. 1 e 2, art. 24 cpv. 2). Il sostegno può essere accordato per mezzo di diverse forme di assistenza finanziaria e tecnica (art. 21). Le richieste vengono esaminate dal Comitato (art. 22; v. art. 7 lett. g). L’assistenza internazionale può essere concessa tra l’altro per le seguenti finalità: salvaguardia del patrimonio elencato nella “Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato”, stesura di liste d’inventario nazionali, sostegno a programmi, progetti e attività per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (art. 20).
Fondo per il patrimonio culturale immateriale
Con la Convenzione viene istituito un “Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” (art. 25). Gli Stati contraenti si impegnano a versare almeno ogni due anni un contributo al fondo, la cui entità viene calcolata in base a un coefficiente unitario valido per tutti gli Stati e stabilita dall’Assemblea generale, ma che non può superare l’1 per cento del contributo regolare di uno Stato contraente al bilancio preventivo regolamentare dell’UNESCO (art. 26 cpv. 1). All’atto del deposito del suo certificato di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, uno Stato aderente alla Convenzione può chiedere l’esonero da tale obbligo di versamento di contributi per mezzo di una dichiarazione (art. 26 cpv. 2).
Oltre ai contributi obbligatori degli Stati contraenti, i mezzi del fondo sono costituiti da: contributi facoltativi degli Stati contraenti; fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale dell’UNESCO; contributi, donazioni o lasciti di Stati che non aderiscono alla Convenzione, di organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite (in particolare del programma di sviluppo delle Nazioni Unite), di altre organizzazioni internazionali nonché di organismi pubblici o privati e di persone fisiche; dagli interessi maturati sui capitali del fondo; da fondi ottenuti mediante raccolte di fondi e derivanti da eventi organizzati a favore del fondo (art. 25 cpv. 3, art. 26-28).
Rapporti
Gli Stati contraenti presentano al Comitato intergovernativo, secondo le modalità e con la periodicità previste da quest’ultimo, rapporti sulle norme legislative e amministrative emanate nonché in merito ad altre misure adottate per l’attuazione della Convenzione (art. 29, v. art. 7 lett. f). I rapporti devono contenere informazioni significative sulle liste d’inventario nazionali (art. 12 cpv. 2).
Sulla base di questi rapporti e delle sue attività, in occasione di ogni seduta il Comitato intergovernativo sottopone all’Assemblea generale un rapporto che viene sottoposto anche all’attenzione della Conferenza generale dell’UNESCO (art. 30, v. art. 8 cpv. 1).
Antonio Basile
Associazione Culturale Carpino Folk Festival
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