L’Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Credito Agrario e Avversità atmosferiche, confermata dal dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue:
Il Decreto Legislativo n.102 del 29/03/2004, ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992.
L’art. 6 del citato decreto fissa le procedure per l’emanazione del decreto di declaratoria della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze previsti dal decreto stesso. In particolare stabilisce che a conclusione degli accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall’evento avverso, la Giunta regionale deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione dello stesso evento (con eventuale proroga di 30 giorni). Con lo stesso provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedere, comprese fra quelle previste dall’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo.
Nei giorni 21 e 22 ottobre 2007 nella Provincia di Foggia, a causa delle piogge alluvionali, si sono verificati gravi danni alle produzioni agricole, alle strutture aziendali e interaziendali negli agri dei Comuni di Carpino e Ischitella.
L’Ufficio Provinciale dell’Alimentazione di Foggia, effettuati i necessari sopralluoghi per rilevare il tipo, la natura e l’entità del danno, ha accertato che sussistono le condizioni per formulare la proposta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l’emanazione del decreto di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso, come riportato nella relazione acquisita agli atti dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari in data 10/01/2008 prot. n. 28/468, di cui si allega copia conforme, parte integrante del presente provvedimento.
Infatti, rapportando il valore del danno della produzione agricola inficiata dalle piogge persistenti al valore della produzione lorda vendibile ordinaria si ottiene un’entità del danno superiore al limite previsto dalla normativa vigente (20% nelle zone svantaggiate e 30% nelle zone non svantaggiate) che consente di dar corso alla richiesta di declaratoria.
Inoltre, in detta relazione, sono riportate le previsioni della spesa occorrente per la concessione delle provvidenze previste dall’articolo 5, comma 2 lett. a, b, c e d e commi 3 e 6 del Decreto Legislativo n. 102/04.
Per quanto sopra detto, è necessario ed urgente accogliere la proposta da trasmettere al suddetto Ministero per richiedere l’emanazione del decreto di declaratoria, dalla cui data di pubblicazione, scatta il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole che hanno subito danni di entità non inferiore al 20% del valore della produzione lorda vendibile nelle zone svantaggiate e del 30% nelle zone non svantaggiate.
DELIBERA
di prendere atto di quanto riportato nelle premesse; di approvare l’esito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Provinciale dell’Alimentazione di Foggia successivamente al verificarsi delle piogge alluvionali nei giorni 21 e 22 ottobre 2007, come si evince dagli allegati, parte integrante del presente provvedimento, con i quali vengono delimitati i territori danneggiati dall’evento avverso in questione che ha determinato gravi danni alle produzioni agricole, alle strutture aziendali e interaziendali negli agri dei Comuni di Carpino e di Ischitella; di incaricare l’Ufficio Credito Agrario ed Avversità Atmosferiche dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari di trasmettere la proposta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per consentire l’emanazione del decreto di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso (giusto quanto prescritto dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 102/04) e per concorrere al riparto delle disponibilità finanziarie recate dal Fondo di Solidarietà Nazionale per la concessione delle provvidenze alle aziende agricole che hanno subito danni di entità non inferiore al 20% nelle zone svantaggiate e del 30% nelle zone non svantaggiate del valore della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, ai sensi della lettera a) dell’art. 6, della L.R. n. 13 del 12/4/1993.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola
Discussione
Non c'è ancora nessun commento.