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Come salvaguardare il patrimonio immateriale?

La convenzione internazionale per la salvaguardia del patrimonio intangibile, adottata dall’Unesco nella Conferenza Generale di Parigi dell’ottobre 2003 (Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage), pone non pochi problemi ai paesi firmatari, che coraggiosamente si avviano verso una strada tutta da costruire.

Discussione

Un pensiero su “Come salvaguardare il patrimonio immateriale?

  1. Avatar di Sconosciuto

    Ci si chiede, infatti, come sia possibile salvaguardare i patrimoni immateriali, per loro
    natura sfuggenti, inafferrabili, volatili, effimeri, soprattutto quando sono associati a pratiche,
    simboli, immaginari delle comunità locali. Dove intervenire e con quali modalità?
    Per i patrimoni immateriali connessi a forme di specializzazione e di professionismo,
    sembra possibile progettare e applicare concrete azioni di salvaguardia, anche attraverso
    contributi di carattere economico: è il caso, ad esempio, dell’Opera dei Pupi di Palermo, che
    ha ottenuto il riconoscimento di capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell’umanità
    da parte dell’Unesco, nel 2001 (UNESCO 2001). Per l’intreccio delle sue componenti (saperi
    orali, tecniche performative e artigianali, memoria, affabulazione, spazi teatrali e laboratoriali
    ecc.) e per lo specialismo che ne caratterizza la tradizione, l’Opera dei Pupi si presta a
    divenire oggetto di tutela, ad esempio per quel che riguarda i laboratori per la costruzione dei
    pupi, i teatri delle rappresentazioni, la formazione professionale e così via. Naturalmente,
    qualsiasi operazione di salvaguardia in questo campo ha bisogno del deciso accordo e della
    piena disponibilità da parte degli attori sociali coinvolti; altrimenti anche il più sensato
    intervento risulterebbe irrealizzabile e, forse, privo di senso. Nel caso dell’Opera dei Pupi,
    talmente alti sono il livello di coscienza e la passione per il proprio mestiere da parte delle
    famiglie di pupari, che le condizioni di partenza ci sono già tutte.
    Ma che succede quando si va ad applicare la salvaguardia a patrimoni immateriali quali
    feste, riti, e cerimonie? Che si configurano come eventi messi in atto localmente, sulla base di
    spinte ed esigenze di diversa natura, stratificate, complesse, contraddittorie. Eventi che da un
    lato si mostrano nella loro effimera fenomenologia, peraltro in continuo divenire, dall’altro
    comportano, nella maggior parte dei casi, lunghe attività preparatorie che coinvolgono
    intensamente gli attori sociali locali e a volte le intere comunità.
    Come si può agire per la salvaguardia di questi eventi? Chi può imporre a una comunità
    locale di “conservare” una festa, oppure stabilire le modalità secondo cui una festa si deve
    svolgere? Sappiamo che la festa è un fatto sociale: dunque non vi possono essere obblighi per
    la sua realizzazione, se non quelli derivati da istanze locali. Se queste vengono meno, la festa
    decade perché non più sostenuta dalla sua motivazione di base. Del resto, se anche fosse
    possibile conservare una festa non più sentita, non più voluta, che senso avrebbe farlo, ai fini
    di una politica di conoscenza, di valorizzazione e di salvaguardia dei beni culturali? Lo stesso
    UNESCO, in tutte le sue azioni sul patrimonio intangibile dell’umanità, si riferisce sempre a
    patrimoni viventi, che assumono valore in quanto tali e che quindi non si possono e non
    devono venire “imbalsamati”.
    Ma c’è un altro punto su cui va prestata maggiore attenzione: quello del copyright e del
    rapporto fra la gestione di questi beni e il punto di vista locale. Occorre chiedersi a chi
    appartengono le feste e chi le deve gestire. Sono patrimoni locali o patrimoni globalizzati?
    Chi deve avere parola su come, da chi e da che cosa salvaguardare una festa? Le comunità
    locali o altri soggetti al di fuori di esse?
    Sono domande a cui non è facile rispondere. Oggi molte feste “popolari” appaiono
    assiduamente frequentate dall’esterno: alcune vengono proposte come eventi di richiamo,
    inseriti nei calendari turistici e pubblicizzati attraverso i mezzi di informazione; altre sono
    entrate prepotentemente nei circuiti musicali giovanili. Molte sono viste come beni di
    consumo.
    Una proposta di legge
    Nel 1995, prima ancora che si avviasse la stagione di attenzione per il patrimonio
    immateriale a livello internazionale e che in Italia i beni demoetnoantropologici ottenessero
    pieno riconoscimento, un folto gruppo di deputati ha avanzato una proposta di legge
    denominata “Norme per la valorizzazione e la tutela delle feste tradizionali” (Proposta di
    legge n. 2946 del 1995).1
    La proposta non ha avuto seguito, ma può essere interessante ritornarci sopra. Il testo di
    presentazione alla Camera sottolineava la necessità che le feste venissero riconosciute come
    beni culturali e venissero tutelate nella loro originalità e integrità. Nonostante i riferimenti
    antropologici presenti nel testo stesso, l’articolato rifletteva un’impostazione decisamente più
    vicina al concetto di bene storico-artistico. L’art. 1, infatti, individuava le feste da tutelare in
    base a motivazioni di carattere cronologico: “Sono considerate feste tradizionali le feste
    organizzate continuativamente almeno dall’anno 1900”; un’asserzione francamente priva di
    senso, distante da qualsivoglia punto di vista antropologico.
    L’articolato proseguiva demandando all’allora Ministero per i beni culturali e ambientali,
    la definizione di programmi triennali di indirizzo “per gli interventi organici di recupero,
    salvaguardia, e valorizzazione del patrimonio culturale delle feste tradizionali” e stabilendo
    uno stanziamento economico per la realizzazione di tale programma. Il Ministero avrebbe
    1 Il testo è in Lucarelli – Mazzacane 1999: 81-84.
    affidato il compito di individuare “le feste tradizionali meritevoli di tutela e valorizzazione” a
    un apposito comitato di settore per i beni etno-antropologici.
    A parte il paternalismo, di cui l’articolato era inficiato e la sua difficile applicabilità a un
    fenomeno culturale fluido e in continuo divenire, è evidente che l’iniziativa ha avuto il merito
    di sollevare una questione in quegli anni non risolta: il riconoscimento effettivo, da parte
    ministeriale, dell’esistenza e dell’importanza di quelli che sono poi stati definiti patrimoni
    immateriali e, più in generale dell’allargamento del concetto di bene culturale. Anche se non
    bisogna dimenticare che proprio le feste – sulla scorta dell’impegno di Annabella Rossi –
    erano state considerate, sia pure sperimentalmente, come beni culturali già dal 1978, anno di
    pubblicazione della scheda di catalogo FKC da parte dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la
    Documentazione.2 Mentre, sul piano, giuridico, va ricordato come il concetto di bene
    culturale “in quanto testimonianza avente valore di civiltà”, varato dalla Commissione
    Franceschini nel 1964 e recepito da tutta la recente legislazione italiana in materia, abbia
    costituito il presupposto per un significativo allargamento del concetto di bene culturale
    proprio in senso antropologico.3
    Allargamento che, nell’attuale quadro legislativo italiano, nazionale e regionale,
    costituisce ormai un percorso inarrestabile: lo dimostrano le normative in materia, ma anche
    le ultime schede di catalogo emanate dall’ICCD: ad esempio, la scheda BDI per i beni
    demoetnoantropologici immateriali, o la scheda OAC per l’arte contemporanea che si applica
    a materiali eterogenei ivi comprese le performance artistiche.
    Anche l’idea che una commissione ministeriale possa stabilire quali siano “le feste
    tradizionali meritevoli di tutela e valorizzazione” risulta francamente aberrante, oltre che
    preoccupante.
    È evidente come la proposta di legge non tenesse in alcun conto le comuntà locali e gli
    attori sociali che sono dietro alle feste e ipotizzasse, al contrario, una legittimazione
    “dall’alto”, di eventi che nascono “dal basso”. C’è da dire: menomale che la legge non ha
    avuto seguito.
    Altre strade
    Nel frattempo, in questi anni, il concetto di patrimonio dell’umanità si è fatto strada non
    solo a livello internazionale, ma anche in alcuni contesti locali, dove si è cominciato a porre
    concretamente l’esigenza della salvaguardia di determinate feste. Una pionieristica opera di
    valorizzazione e di salvaguardia di una festa “tradizionale” è quella avviata qualche anno fa
    2 AA.VV. 1978: 28-34, 53-56.
    3 Può essere interessante, a questo proposito, rileggere un passo di Oreste Ferrari, tratto dalla sua
    premessa a Ricerca e catalogazione della cultura popolare: “Il problema di una moderna ed efficiente politica
    dei beni culturali si proietta su un orizzonte antropologico e coinvolge tanto la definizione concettuale stessa
    di “bene culturale”, quanto il modello di società che dei beni culturali è storicamente autrice e depositaria e
    quindi, in quella politica, si individua”. (AA.VV. 1978: 1)
    3
    dall’associazione culturale Extra Moenia di Nola, la quale, con il coinvolgimento
    dell’Università Federico II di Napoli, ha proposto la candidatura della festa dei Gigli al
    riconoscimento di capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell’umanità dell’UNESCO
    per l’anno 2001; a partire da questa iniziativa è anche sorto il locale Museo etnomusicale.
    Successivamente, intorno alla festa si sono coagulate altre forze locali e si è venuto a creare
    un coordinamento, denominato “Osservatorio Laboratorio per la “Paoliniana” Festa dei
    Gigli”.4 L’ “Osservatorio” è espressione di base della comunità, nelle sue varie componenti:
    “associazioni, paranze, gruppi musicali, costruttori, cullatori, semplici appassionati”. Si pone
    l’obiettivo di “risanare, riqualificare, tutelare e valorizzare” la festa, individuando “le
    risoluzioni auspicabili, che nel pieno rispetto della vera tradizione, diano corpo ad un’ampia e
    corale rivisitazione della Festa, quale vera espressione della ‘nolana’ volontà.”
    Non sfugge ai soggetti proponenti, l’inapplicabilità, alla festa, di un’azione di tutela in
    tutto analoga a quella praticata per i beni archeologici, architettonici e storico-artistoico e,
    dunque appare loro necessario creare un modello pertinente al bene stesso. Riflettendo su
    questo punto, Lello Mazzacane, avverte:
    In quanto prodotto intrinseco e peculiare di una cultura, la festa folklorica non
    consente alcuna forma di tutela, nel senso in cui consideriamo la tutela di un’opera
    artistica. L’opera d’arte viene infatti tutelata proteggendola da fattori esterni,
    isolandola in qualche modo da essi; inoltre la sua dimensione storica è data, quasi
    sempre fissata nel momento preciso della sua realizzazione, o comunque, nel caso di
    un monumento composito o di una città, definita dalla sue stratificazioni successive.
    La festa è un istituto sociale caratterizzato molto parzialmente da una sua data di
    nascita, peraltro spesso incerta, e da una sua forma storica più o meno consolidata,
    perché la festa è principalmente un organismo vivo e, seppure legato alle forme
    ripetitive del rito, non può che alimentarsi di una umanità cangiante dalla quale trae la
    sua ragion d’essere. (Mazzacane 1999)
    Evidentemente occorre studiare, per le feste e per i beni immateriali in generale, altre e
    più specifiche forme di tutela, rispetto ai modelli finora applicati.

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    Pubblicato da festival | Maggio 28, 2005, 12:29 PM

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